Il bonus mobili ed elettrodomestici

  1. cos’è il bonus mobili ed elettrodomestici
  2. i requisiti per ottenerlo
  3. per quali spese spetta?
  4. come pagare il bonus mobili?
  5. documenti da conservare
  6. normativa di riferimento

1. COS'É IL BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI?

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2025, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2024.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di:
  • 10.000 euro per l’anno 2022,
  • 8.000 euro per il 2023,
  • 5.000 euro per il 2024 e il 2025.
Il limite è riferito complessivamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’ASL (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. - pdf
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Per maggiori informazioni, visita il sito dell'Agenzia delle Entrate e consulta la guida aggiornata per richiedere il bonus.



2. I REQUISITI PER OTTENERLO
Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.
Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Nella provincia di Bolzano la comunicazione preventiva va inviata esclusivamente all’Ispettorato del Lavoro.

Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

ATTENZIONE: Dal 1° gennaio 2018 vanno comunicati all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici). Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea, alla pagina dedicata al “Bonus casa”. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).
Gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione sono:
  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.


3. PER QUALI SPESE SPETTA?
Le spese ammesse alla detrazione del 50% del bonus mobili sono:
  • mobili;
  • grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni);
  • arredi: letti, armadi, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, arredo bagno, comodini, divani, poltrone, materassi, apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo;
  • arredi per il condominio: guardiole, appartamento del portiere, ecc.
Il bonus mobili non spetta se si acquistano porte, pavimenti come il parquet, tende e tendaggi.
Nel bonus elettrodomestici rientrano le spese per frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, forni e piastre riscaldanti elettriche.
Nel bonus elettrodomestici rientrano le spese per frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, forni e piastre riscaldanti elettriche.
Sono agevolabili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni, purché pagate tramite bonifico parlante.


4. COME PAGARE IL BONUS MOBILI?
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Nota Bene: Per i pagamenti con carte di credito o di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.


5. I DOCUMENTI DA CONSERVARE
La documentazione da conservare per 10 anni comprende:
  • ricevuta del bonifico;
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
  • documentazione di addebito sul conto corrente;
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquisiti.


6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Bonus mobili ed elettrodomestici è stato istituito dal Decreto Legge 63/2013 (convertito nella Legge 90/2013) per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, inzialmente con validità limitata al periodo 6 giugno 2013 - 31 dicembre 2013.

Successivamente è stato prorogato:

  • fino al 31 dicembre 2014 dalla Legge 147/2013;
  • fino al 31 dicembre 2015 dalla Legge 190/2014;
  • fino al 31 dicembre 2016 dalla Legge 208/2015;
  • fino al 31 dicembre 2017 dalla Legge 232/2016;
  • fino al 31 dicembre 2018 dalla Legge 2960-B del 23/12/2017;
  • fino al 31 dicembre 2019 dalla Legge 145/2018;
  • fino al 31 dicembre 2020 dalla Legge 160/2019 (art. 1, comma 175);
  • fino al 31 dicembre 2021 dalla Legge 178/2020;
  • fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022);
  • fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 203/2024).

Ulteriori chiarimenti sono disponibili nelle seguenti circolari dell’Agenzia delle Entrate:

  • Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020;
  • Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021;
  • Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022;
  • Circolare n. 29/E del 10 luglio 2024.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI sito dell’Agenzia delle Entrate “Modelli di dichiarazione

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